Maternità facoltativa

Ott 19
Scritto da Annamaria avatar

La maternità facoltativa è un periodo di astensione dal lavoro che può essere richiesto dal genitore dopo la nascita di uno o più figli, oppure dopo l’adozione o l’affidamento di uno o più minori. Può essere richiesta anche dal padre, in questo caso meglio parlare di congedo parentale.

L’Inps così spiega la maternità e la paternità facoltativa, che si può richiedere in aggiunta alla maternità obbligatoria: “Il congedo parentale compete, in costanza di rapporto di lavoro, ai genitori naturali entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a 10 mesi, aumentabili a 11 qualora il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi. Detto periodo complessivo può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente”.

Da chi può essere richiesta la maternità facoltativa? Sempre l’Inps lo chiarisce:

Dalla madre lavoratrice dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;

Dal padre lavoratore dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, eventualmente estendibile a 7 mesi dalla nascita del figlio, se lo stesso si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi

Dal padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a decorrere dal giorno successivo al parto), e anche se la stessa non lavora.

Dal genitore solo (può essere padre o madre), per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi.

I genitori naturali possono richiedere il congedo parentale entro i primi 12 anni di età del bambino per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di 6 mesi. Spiega l’Inps:

“A partire dai 6 anni e un giorno agli 8 anni di età del bambino, nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 6 anni, o per la parte non fruita anche eccedente il periodo massimo complessivo di 6 mesi, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione. Dagli 8 anni e un giorno ai 12 anni di età del bambino il congedo non è mai indennizzato”.

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