Bonus Bebè 2018

Lug 08
Scritto da Annamaria avatar

Quali sono le novità del Bonus Bebè 2018? Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’assegno mensile che viene assegnato a tutte le famiglie che ne hanno fatto richiesta per ogni figlio nato, adottato o dato in affido preadottivo in questo caso tra il primo gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018. Tutto questo a patto che il nucleo famigliare abbia un reddito ISEE che non superi i 25mila euro.

L’assegno del Bonus Bebè, anche nel 2018, è annuale e viene corrisposto ogni mese fino al compimento di un anno di età o fino al compimento di un anno dall’ingresso in famiglia del bambino adottato o dato in affidamento. L’assegno di natalità è regolato dall’articolo 1, commi 125-129, legge 23 dicembre 2014, n. 190, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità per l’anno 2015), mentre le disposizioni attuative sono contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio. 

Rimane tutto uguale: del Bonus Bebè 2018 possono beneficiare solo le famiglie con reddito ISEE non superiore a 25mila euro. I bambini devono essere nati tra il primo gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018 o essere stati adottati o dati in affido in questi 12 mesi. I requisiti sono i seguenti:

cittadinanza italiana, di uno Stato dell’Unione europea o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea non avente la cittadinanza di uno Stato membro o carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro;ì

residenza in Italia;

convivenza con il figlio;

ISEE del nucleo famigliare non superiore ai 25mila euro al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio.

In caso di nascita di gemelli o ingresso gemellare in famiglia occorre presentare una domanda per ciascun minore.

L’assegno spetta a partire dal mese di nascita o dell’ingresso in famiglia: la domanda va presentata entro 90 giorni da quella data. Se l’assegno non può essere concesso a chi lo ha richiesto, l’altro genitore può chiedere il subentro entro 90 giorni. In caso di decesso del genitore richiedente l’erogazione procede con l’altro genitore convivente con il figlio. Se la domanda è presentata oltre i 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

Il valore dell’assegno dipende dall’ ISEE minorenni del minore per il quale si richiede l’assegno.

Con ISEE minorenni inferiore ai 7.000 euro la misura è di 1.920 euro.

Con ISEE minorenni compreso tra 7.000 euro e 25.000 euro annui la misura è di 960 euro.

Il pagamento mensile è effettuato dall’Inps al richiedente tramite bonifico. L’erogazione termina al compimento dell’anno di età o quando si raggiunge un anno dall’ingresso in famiglia, se il figlio raggiunge i 18 anni di età, se il richiedente perde uno dei requisiti, in caso di decesso del minore, revoca dell’adozione, decadenza dell’esercizio della responsabilità genitoriale, affidamento esclusivo al genitore che non ha presentato la domanda, affidamento a terzi, provvedimento negativo del giudice.

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